Il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso, introdotto dall’art.13 del D.Lgs.472/97 e ss.mm. e ai sensi dell'art.16 del D.L.185/2008 (modificato dalla Legge Finanziaria 2011, dalla Legge di Stabilità 2015 e del Decreto Legge n.124/2019, con l'abrogazione dell’art.1-bis del Decreto L.lgs. n.472/1997 che limitava ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate la possibilità di accesso al ravvedimento lungo), in materia di sanzioni amministrative tributarie, prevede la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente gli errori o le omissioni relative al versamento dei tributi locali anche in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione relativa, con l’applicazione di una riduzione della sanzione ivi prevista, prima che le stesse siano contestate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative da parte dell'Ente, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 26 ottobre 2019 n. 124) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza. I decreti attuativi della riforma fiscale in materia di sanzioni (D.Lgs. n. 87/2024 e D.lgs. 5 novembre 2024, n. 173) hanno inoltre modificato anche la disciplina sanzionatoria per gli omessi o ritardati versamenti di imposta.
Con il DLgs 14 giugno 2024 , n. 87, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 150 del 28/06/2024 è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario.
In sintesi:
L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi locali può essere regolarizzato, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta. Il ravvedimento è possibile solo se la violazione non è già stata contestata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Il contribuente può ravvedere sia errori od omissioni relativi al versamento che quelli relativi alla dichiarazione. All’importo dovuto dovranno aggiungersi:
- la sanzione;
- gli interessi computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.
I tributi locali vigenti che possono essere regolarizzati sono:
- NUOVA IMU - Imposta Municipale Unica (vigente dal 1/1/2020),
- Tassa sui Rifiuti - TARI dal 1/1/2014;
- Imposta sulla Pubblicità (ICP), dal 1/1/2021 C.U.P. Canone Unico Patrimoniale sulle Esposizioni Pubblicitarie e sulle Occupazioni di Suolo Pubblico
Per la determinazione delle sanzioni si deve tenere conto dei seguenti criteri di base:
- in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta ad un terzo. La riduzione della sanzione (ex articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 ora art. 14 decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173) è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 90 giorni.
- per le violazioni commesse sino al 31/08/2024 sanate con versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione del 30% è ridotta al 15%. Per le violazioni commesse dal 01/09/2024 sanate con versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione del 25% è ridotta alla metà 12,50%.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (Le sanzioni base applicabili rimangono quelle di cui al comma 775 legge 160/2019). Le disposizioni del D.Lgs 173/2024 decorrono ai sensi dell’art. 102 dal 01/01/2026, seppure il sistema sanzionatorio sotto delineato sia vigente ai sensi dei D.lgs 471/07 e 472/97 come modificati dal D.lgs 87/2024.
Si riportano di seguito la percentuale delle sanzioni applicabili per effettuare il ravvedimento operoso, con distinzione della percentuale di sanzione per le violazioni commesse fino al 31 Agosto 2024 e dal 1 Settembre 2024 (ex articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997) ora art. 14 decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173).
Ravvedimento Sprint (primi 14 giorni): da effettuarsi entro quattordici giorni dalla scadenza: La sanzione del 15% e del 12,50% in base alla data della commessa violazione sono ridotte a 1/10 ed ulteriormente ridotte ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo:
GIORNI DI RITARDO | VIOLAZIONI SINO AL 31.8.2024 | VIOLAZIONI DAL 1.9.2024 |
SANZIONE DA RAVVEDIMENTO | SANZIONE DA RAVVEDIMENTO | |
1 | 0,10% | 0,08% |
2 | 0,20% | 0,17% |
3 | 0,30% | 0,25% |
4 | 0,40% | 0,33% |
5 | 0,50% | 0,42% |
6 | 0,60% | 0,50% |
7 | 0,70% | 5,80% |
8 | 0,80% | 0,66% |
9 | 0,90% | 0,75% |
10 | 1,00% | 0,83% |
11 | 1,10% | 0,91% |
12 | 1,20% | 1,00% |
13 | 1,30% | 1,08% |
14 | 1,40% | 1,16% |
Ravvedimento breve (dal 15° al 30° giorno): nel caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, la sanzione, è ridotta ad 1/10 del minimo (art. 14 lett. A decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 - ex art. 13, lett. A D.Lgs. 472/1997): 1,50% per le violazioni sino al 31/08/2024 e 1,25% per le violazioni commesse a decorrere dal 01/09/2024.
Ravvedimento intermedio o trimestrale (dal 31° al 90° giorno): nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso, la sanzione è ridotta ad 1/9 del minimo (art. 14 lett. B decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 - ex art. 13, lett. A-bis D.Lgs. 472/1997): 1,67% per le violazioni commesse sino al 31/08/2024 e 1,39% per le violazioni commesse a decorrere dal 01/09/2024.
Ravvedimento lungo o annuale (dal 91° giorno entro 1 anno): nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo (art. 14 lett. B decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 - ex art. 13, lett. B D.Lgs. 472/1997): 3,75% per violazioni commesse sino al 31/08/2024 e 3,125% per le violazioni commesse dal 01/09/2024.
Ravvedimento lunghissimo o biennale (dal 366° giorno entro 2 anni): nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di cui al punto precedente, la sanzione è ridotta ad 1/7 del minimo (art. 14 lett. D decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 - ex art. 13, lett. B-bis D.Lgs. 472/1997): 4,29% per violazioni commesse sino al 31/08/2024 e 3,57% per le violazioni commesse dal 01/09/2024.
Ravvedimento ultra-biennale (oltre 2 anni) per le violazioni commesse fino al 31/08/2024: nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo (art. 13, lett. b-ter), D.Lgs. 472/1997): 5%.
Ravvedimento ultra-biennale (oltre 2 anni) per le violazioni commesse dal 01/09/2024: la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore: 4,29%.
Ravvedimento dopo comunicazione di schema di atto: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 la sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo (art. 14 lett. E decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173): 5% per violazioni commesse sino al 31/08/2024 e 4,17% per le violazioni commesse dal 01/09/2024.
Per la fattispecie di infedele dichiarazione:
- regolarizzazione entro 90 giorni dalla normale scadenza: la sanzione è pari al 5,56% (1/9 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 6,25% (pari ad 1/8 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 7,14% (pari ad 1/7 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 8,33% (pari ad 1/6 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
Per la fattispecie di omessa dichiarazione:
- regolarizzazione entro 30 giorni: la sanzione prevista è pari al 5% (1/10 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo, con contestuale presentazione della dichiarazione. In mancanza di imposta dovuta: sanzione in misura fissa di 2,00 euro.
- regolarizzazione entro il novantesimo giorno: la sanzione prevista è pari al 10% (1/10 del 100%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo, con contestuale presentazione della dichiarazione. In mancanza di imposta dovuta sanzione in misura fissa di 5,00 euro.
INTERESSI - TASSO LEGALE
dal | al | tasso | norma |
---|---|---|---|
1/1/2025 | 2,00% | D.M. MEF 10/12/2024 | |
1/1/2024 | 31/12/2024 | 2,50% | D.M. MEF 29/11/2023 |
1/1/2023 | 31/12/2023 | 5,00% | D.M. MEF 13/12/2022 |
1/1/2022 | 31/12/2022 | 1,25% | D.M. MEF 13/12/2021 |
1/1/2021 | 31/12/2021 | 0,01% | D.M. MEF 11/12/2020 |
1/1/2020 | 31/12/2020 | 0,05% | D.M. MEF 12/12/2019 |
1/1/2019 | 31/12/2019 | 0,80% | D.M. MEF 12/12/2018 |
1/1/2018 | 31/12/2018 | 0,30% | D.M. MEF 13/12/2017 |
1/1/2017 | 31/12/2017 | 0,10% | D.M. MEF 7/12/2016 |
1/1/2016 | 31/12/2016 | 0,20% | D.M. MEF 11/12/2015 |
1/1/2015 | 31/12/2015 | 0,50% | D.M. MEF 11/12/2014 |
1/1/2014 | 31/12/2014 | 1,00% | D.M. MEF 12/12/2013 |
1/1/2012 | 31/12/2013 | 2,50% | D.M. MEF 12/12/2011 |
N.B.La possibilità di beneficiarne si applica fino alla data di ricezione da parte del Comune di avviso di accertamento con contestazione della violazione; al ricevimento di atto di contestazione non è più possibile sanare le pendenze tributarie con il ravvedimento operoso.
Per le imposte dirette ed indirette (IVA, IRPEF, IRPEG, IMPOSTA DI REGISTRO, TASSE AUTOMOBILISTICHE ecc.) il contribuente deve rivolgersi all’Agenzia delle Entrate competente
- Direzione Provinciale di BOLOGNA - Ufficio Territoriale BOLOGNA1 - Via Marco Polo 60, Bologna: Competenza territoriale: TUTTI i Comuni della provincia di BOLOGNA;
- Direzione Provinciale di BOLOGNA - Ufficio Territoriale BOLOGNA2 - Via Larghe 35, Bologna Telefono: 051/6103111. Competenza territoriale: Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Camugnano, Castello d'Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Galliera, Granarolo Dell'emilia, Loiano, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Ozzano Dell'emilia, Pianoro, Pieve di Cento, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro In Casale.
- Altre informazioni sono disponibili nella home page del sito www.agenziaentrate.it e al link "trova l'ufficio competente"
Modulistica:
Ravvedimento Operoso per tutti i tributi locali
A chi rivolgersi: