Imposta di Soggiorno - IDS - Comune di Bentivoglio (BO)

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IDS - Imposta di Soggiorno

Nell’ambito delle disposizioni in materia di federalismo municipale il Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 ha dato facoltà ai Comuni capoluogo di Provincia, alle Unioni di comuni nochè ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire l’Imposta di Soggiorno, da applicarsi con gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5 euro per ogni pernottamento, a coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune ed il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ici compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonchè interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonchè dei relativi servizi pubblici locali.

Con Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017 convertito con Legge n. 96 del 21/06/2017, è stata introdotta la figura di “responsabile del pagamento dell’Imposta di Soggiorno” nelle persone fisiche, nei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e nei soggetti che gestiscono portali telematici, qualora incassino il canone o il corrispettivo dei contratti di “locazioni brevi” stipulati per immobili ad uso abitativo (durata non superiore a 30 giorni).

Il Comune di Bentivoglio ha introdotto, con decorrenza dal 01 Luglio 2020 (rinviato al 1/10/2020 con delibera di C.C. nr.20 del 28/07/2020 causa emergenza Covid-19), l’Imposta di Soggiorno ed ha approvato il relativo Regolamento Comunale.

Accedi al link seguente per la gestione dell’imposta di soggiorno (riservato agli operatori turistici):    https://imposta-soggiorno.org/bentivoglio/

Clicca per scaricare il Regolamento in vigore.

Delibera di C.C. nr.20 del 28/7/2020 "EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA DI SOGGIORNO LIMITATAMENTE ALLA DATA DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MEDESIMA".

L'Imposta è commisurata alla tipologia delle strutture ricettive per persona per notte secondo le misure di seguito indicate.

Tariffe anno 2024 (delibera di G.C. n.104 del 14/12/2023 con conferma tariffe anno precedente)

Tariffe anno 2023 (delibera di G.C. n.113 del 15/12/2022 con conferma tariffe anno precedente)

Tariffe anno 2022 (delibera di G.C. n.110 del 13/12/2021 con conferma tariffe anno precedente)

Tariffe anno 2021 (delibera di G.C. n.116 del 28/12/2020 con conferma tariffe anno precedente)

Tariffe anno 2020 (estratto art.5 "Misura dell'imposta" del Regolamento Comunale IDS)

L'imposta si applica alle singole persone non residenti nel Comune di Bentivoglio che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi a mero titolo esemplificativo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismo, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’art. 4 del D.L. n. 50/2017 ubicate nel territorio del Comune di Bentivoglio.

Sono previste le seguenti esenzioni:

  • i soggetti che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente, limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero o di terapia, ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero o la terapia. L’esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita certificazione della struttura sanitaria (attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero) che il soggiornante è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche nell’ambito della propria attività istituzionale, per fronteggiare situazioni di carattere sociale e di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario.
  • il personale appartenente alle Forze dell’ordine e alle Forze armate che soggiorna per esigenze di servizio. L’esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita dichiarazione della competente autorità pubblica (attestante le generalità del soggiornante ed il periodo di riferimento) che il cliente è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;
  • i soggetti minori di età inferiore a quattordici anni.

     

OBBLIGHI DEI GESTORI / LOCATORI (art.7 e 8 Regolamento Comunale)

I gestori / locatori hanno l'obbligo di trasmettere trimestralmente all'Ente, entro 30 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, una dichiarazione contenente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell’imposta da versare e per l’effettuazione dei relativi controlli. In particolare, dovranno essere comunicati il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale e di quelli che hanno rifiutato il pagamento, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell’imposta; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell’interessato, come prescritto dall’art. 24, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

I gestori/locatori, a fronte del pagamento dell’imposta di soggiorno da parte dei propri ospiti, devono rilasciare loro quietanza.

Il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell’imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

I trimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti: 01 gennaio -31 marzo; 01 aprile - 30 giugno; 01 luglio - 30 settembre; 01 ottobre - 31 dicembre;.

In ogni struttura, i gestori/locatori devono informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, anche mediante esposizione di apposita informativa che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, alla tariffa applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.

Modulistica

1A    Dichiarazione Trimestrale (pdf)
1C Informativa (pdf)
2A Richiesta Rimborso (pdf)
3A Modulo Esenzione (pdf)
4A Dichiarazione Rifiuto Versamento compilato dall'Ospite (pdf)
4B Dichiarazione Rifiuto Versamento compilato dal Gestore (pdf)
5A Conto di Gestione mod.21 anno 2020 (xls)
5A Conto di Gestione mod.21 anno 2021 (xls)
5A Conto di Gestione mod.21 anno 2022 (xls)
5A Conto di Gestione mod.21 anno 2023 (xls)
5A Conto di Gestione mod.21 anno 2024 (xls)
5B Lettera di accompagnamento Conto della Gestione (doc)

Dichiarazione Telematica (novità 2022)

 Il 12 maggio 2022  è stato pubblicato in G.U. n 110 il Decreto MEF del 29 aprile 2022 relativo alla approvazione del modello di dichiarazione  dell'imposta di soggiorno da presentare entro la nuova scadenza del 30 settembre 2022.

Con il decreto sono adottati:

- il modello di dichiarazione  e
- le istruzioni per la presentazione della dichiarazione

da inviare per l'anno 2020 e 2021 entro il 30 settembre 2022 (*).  Dall'anno di imposta 2022, la dichiarazione va effettuata esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

(*)Si riporta la risposta alla FAQ di interesse: Considerato che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale (Decreto 29 aprile 2022), si ritiene che i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione di cui al decreto. Al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno.

La dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno deve essere presentata:

  • dal soggetto gestore della struttura ricettiva
  • o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore

secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.

Diversamente, per quanto attiene alle cd. locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo quanto previsto all’art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017, deve essere presentata:

  • dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo,
  • ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

Nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate è disponibile un servizio che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni di imposta 2020 e 2021. Il modello può essere trasmesso utilizzando i canali telematici (entratel/fisconline) dell'Agenzia delle Entrate. Il relativo modulo di controllo (versione 1.0.0), da integrare nel Desktop Telematico, è disponibile per il download.

Una volta che l’utente ha effettuato l'accesso, trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni” (in alternativa può ricercarlo con parole chiavi, per esempio “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca).

AVVISO:   a seguito della pubblicazione da parte del Dipartimento delle Finanze delle FAQ relative all’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta di soggiorno, in scadenza il 30 settembre 2022, è possibile per il gestore/intermediario avvalersi della semplificazione indicata nella risposta alle FAQ 8 e 9 mediante invio all’ente di apposita dichiarazione.

Pertanto:
1) chi ha già presentato la dichiarazione telematica mediante il portale dell’Agenzia delle Entrate non dovrà fare nulla;
2) chi non ha ancora presentato la dichiarazione può, in sostituzione della dichiarazione telematica, rendere apposita dichiarazione semplificata nel quale conferma le risultanze già rese all’ente nel corso del 2020 e 2021, ai fini del pagamento dell’imposta di soggiorno.

Modalità di Pagamento

Il gestore della struttura ricettiva entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento versa al Comune di Bentivoglio l’imposta dovuta e riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione, utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento telematico di PagoPA.

Dall'1 marzo 2021 infatti le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad incassare le somme di propria competenza attraverso PAGO PA.  

Si possono effettuare i pagamenti degli avvisi PagoPA  direttamente sul canale istituzionale o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali.

Ogni tipologia di pagamento prevede un costo di commissione che dipende dal PSP aderente. Prima di effettuare il pagamento si suggerisce di verificare sempre qual è il sistema più conveniente.

Collegamento alla pagina PagoPA del Portale dei Pagamenti del Cittadino   (accedere al "Pagamento Spontaneo" selezionando il servizio "Imposta di Soggiorno" e seguire le successive indicazioni).

 

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi

Telefono 051/6643515 - 051/6643548

Mail: tributi@comune.bentivoglio.bo.it

Orario di apertura al pubblico (solo su appuntamento):

  • Lunedi dalle 8:30 alle 12:30
  • Martedì dalle 14:30 alle 18:00
  • Mercoledì dalle 8:30 alle 12:30
  • Giovedì dalle 14:30 alle 18:00
  • Venerdì dalle 8:30 alle 12:30

 

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