Assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - Comune di Bentivoglio (BO)

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ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA


Il servizio
Il Servizio consiste nell’assegnazione di alloggi pubblici in affitto a canone sociale, cioè affitto proporzionato alla situazione economica del richiedente.

Il Comune, per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria che sarà aperta ed aggiornata semestralmente. Le domande per l’aggiornamento delle graduatorie successive alla prima possono essere presentate in ogni momento, prevedendo come termine di presentazione per l’inserimento negli aggiornamenti le seguenti date: 31 marzo e 30 settembre di ogni anno. 
La graduatoria definitiva approvata con atto dirigenziale conserva la sua efficacia fino all’approvazione dei successivi aggiornamenti.
Le domande ammesse in graduatoria, alle quali non seguirà l’assegnazione di un alloggio ERP, entreranno di diritto per tre anni nelle successive graduatorie aggiornate semestralmente; trascorsi tre anni dalla data di presentazione della domanda senza che il richiedente presenti integrazioni e/o aggiornamenti la domanda decade dalla graduatoria  e sarà cancellata d’ufficio.
L’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Comune secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva,  secondo le modalità previste nell’art. 14 del Regolamento ERP. I requisiti, prescritti ai fini dell’assegnazione, e tutte le condizioni oggettive e soggettive devono sussistere sia al momento della domanda, sia al momento della verifica prima della assegnazione dell’alloggio ERP.
Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l’esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda; in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l’Ufficio può attivare idonee procedure di verifica.

Chi ne può usufruire
A norma dell’art. 15 della L .R. 8/08/2001 n. 24, come specificato dalla Delibera di Consiglio Regionale del 12/02/2002 n. 327 e successive modifiche, possono presentare domanda i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda:

A)  Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente
A.1) il cittadino italiano;
A.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
A.3) il cittadino straniero, ai sensi dell'art. 27 L. 30.07.02, n.189, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B)  Residenza o attività lavorativa in questo COMUNE . E' richiesto uno dei seguenti requisiti:
B.1) residenza anagrafica in questo Comune;
B.2) attività lavorativa esclusiva o principale in questo Comune;
B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio in questo Comune:
B.4) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.


C) Limiti della titolarità' di diritti reali su beni immobili
C.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito della provincia di Bologna, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe  I di questo Comune;
C.2) fatto salvo quanto previsto al punto C.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro-quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I di questo Comune;
C.3) nei casi di cui sopra, la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte di un componente del nucleo richiedente, si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.


D) Assenza di precedenti assegnazioni e/o contributi e di motivi ostativi
D.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di E.R.P.;
D.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
D.3) che egli stesso e i componenti il suo nucleo familiare, come indicati nella presente domanda al punto 2), non occupano abusivamente o senza titolo un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;


NOTA BENE: ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 del Regolamento Comunale ERP ?il soggetto che occupa abusivamente o senza titolo un alloggio di ERP è escluso dalla possibilità di presentazione della domanda di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica finché perdura la suddetta condizione di occupazione illegale. L’occupazione illegale di alloggio ERP costituisce altresì  motivo di esclusione dalla graduatoria definitiva in sede di assegnazione.

E) Reddito per l'accesso
Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

E.1) Il valore I.S.E. del nucleo richiedente non deve superare Euro 34.380,60. Il patrimonio mobiliare dello stesso nucleo non deve essere superiore a Euro 35.000,00 al lordo della franchigia (€ 15.493,71); tale valore è elevato ad € 45.500,00 se nel nucleo familiare sono presenti componenti di età superiore a 65 anni o con invalidità superiore al 66%.
E.2) Il valore I.S.E.E. del nucleo richiedente non deve superare Euro 17.154,30;
La domanda può comunque presentata se il valore ISEE del nucleo richiedente non è superiore a € 20.325,00 ed è presente una delle seguenti condizioni tra loro non cumulabili:
a)  Nucleo familiare in presenza di un solo reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione;
b)  Nucleo familiare con un reddito derivante esclusivamente da pensione nel quale è presente almeno un componente di età superiore a 65 anni;

in quanto tale valore ISEE può essere abbattuto del 20%, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 327/2002.


I requisiti di cui alle lett. A) e B) sono da riferirsi al richiedente che presenta domanda, mentre i requisiti di cui alle lett. C) D) ed E) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo avente diritto indicati nella domanda di assegnazione di alloggio.
I requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e al momento della verifica, prima dell’assegnazione.


(*) Definizione di nucleo familiare avente diritto

-   per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
-   per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere dichiarata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; ai fini della verifica dei requisiti farà testo la data di residenza storica;
-  i minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.


Documentazione da presentare

 - Domanda di partecipazione predisposta negli appositi moduli predisposti del Comune compilata in ogni sua parte con particolare attenzione alle  condizioni oggettive e soggettive da dichiarare a cura dell’interessato in base alle quali sarà attribuito il punteggio alla domanda;
- Fotocopia di un documento di identità valido dell'intestatario della domanda stessa;
- Attestazione I.S.E.E. resa dall'I.N.P.S. Se non si desidera allegare l'attestazione è sufficiente indicare nella domanda il numero di Protocollo INPS-ISEE dell'ultima attestazione valida rilasciata. 
 

Modulistica

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Regolamento assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica



A chi rivolgersi:

Per informazioni/accesso/rinuncia a tutti i  servizi alla persona occorre rivolgersi allo sportello sociale e scolastico - presso la nuova sede comunale di Piazza dei Martiri n.2 al 2° piano - tel. 051/6643508 - 051/6643591 - email sportello.sociale.be@renogalliera.it





 

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