Dichiarazione di ospitalità di cittadino extracomunitario - Comune di Bentivoglio (BO)

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Dichiarazione di ospitalità di cittadino extracomunitario

Descrizione
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, del permesso/carta di soggiorno, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Si precisa che per cittadino straniero, si intende, esclusivamente il cittadino extracomunitario.

Documenti da presentare
Modulo della Comunicazione di ospitalità;
Copia di un documento del Dichiarante;Copia di un documento del cessionario (copia del permesso di soggiorno in corso di validità e copia del passaporto - pagina dei dati anagrafici e del visto d’ingresso – unitamente a fotocopia ricevuta assicurate delle poste;
Copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà, contratto di locazione, ecc.).

Il modulo può essere spedito con raccomandata a/r con firma in originale (trattenere una copia per sé) oppure consegnato a mano all'ufficio immigrazione o al comune, a seconda di dove l'immobile è situato.

Assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oltre a presentare la comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario alla Questura di competenza, deve attenersi alle disposizioni del Regolamento per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

ART. 30 ospitalità temporanea e coabitazione
1) L'ospitalità temporanea e la coabitazione1 di soggetti esterni al nucleo familiare dell'assegnatario, fuori dai casi previsti dall'art. 25 del presente Regolamento, non comportano in nessun caso modifica della composizione del nucleo avente diritto, né costituiscono diritto al subentro, neanche nel caso in cui i soggetti medesimi abbiano acquisito residenza anagrafica.
2) In particolare, non comportano ampliamento del nucleo familiare i soggetti che, per prestare assistenza a componenti del nucleo familiare sulla base di un rapporto di lavoro, occupano l'alloggio acquisendo la residenza anagrafica.
3) L’ospitalità temporanea di cui al punto 1) viene autorizzata nel rispetto degli standard abitativi definiti all’art. 15 del presente Regolamento, fatta salva l’esigenza comprovata di cura ed assistenza di un componente del nucleo familiare.

ART. 31 Durata dell'ospitalità
1) L'ospitalità temporanea di persone estranee al nucleo familiare di durata superiore ai 3 mesi, è ammessa previa comunicazione all’Unione.
2) L'ospitalità temporanea può avere una durata massima di due anni.
3) In considerazione di giustificate motivazioni da valutare nel caso concreto, l’Unione può autorizzare una durata fino a quattro anni, a seguito di richiesta da inoltrarsi da parte dell'assegnatario, entro 60 giorni dallo scadere del termine dei due anni di cui al comma precedente. 4) Nel caso in cui l'assegnatario e/o altro componente il nucleo familiare risulti invalido, non autosufficiente o necessiti di continua assistenza, l’Unione può autorizzare l'ospitalità di assistenti familiari o parenti fino al perdurare della necessità di assistenza, che dovrà essere debitamente documentata in sede di richiesta da presentarsi all’Unione.

1 L'art. 27 della legge regionale assimila l'istituto dell'ospitalità temporanea, che sussiste qualora gli ospiti non abbiano acquisito la residenza anagrafica, a quello della coabitazione, che sussiste nel caso in cui gli ospiti abbiano la residenza. Conseguentemente il presente Regolamento provvede a dettare, per entrambi gli istituti in esame, una disciplina unitaria in merito alla durata (art. 33), alle condizioni per la richiesta di proroga (art. 34), alla comunicazione, alla modalità di richiesta e all'autorizzazione (art. 35) all'indennità di ospitalità e ai doveri dell'ospite-coabitante. (art. 36). Si precisa che, in riferimento agli artt. 33, 34, 35 e 36 sopra citati, per "ospitalità" si deve intendere sia "ospitalità temporanea" che "coabitazione" e per "ospite" si deve intendere sia "ospite temporaneo" che "coabitante".

Link Polizia di Stato

Modulistica
Comunicazione di Ospitalità in favore di cittadino extracomunitario

Riferimento/i
U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico 

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